Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 432
Imbarco di allievo ufficiale
In vigore dal 6 mag 1952
Quando nella composizione dell'equipaggio è previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualità, deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-432