Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 429
Arruolamento di stranieri
In vigore dal 6 mag 1952
Nei casi previsti dagli , secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco può esigere che la validità dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorità dello Stato cui il marittimo appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-429