Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 425

Incaricati presso gli uffici di porto

In vigore dal 6 mag 1952
Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto. Dell'autorizzazione è presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-425

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