Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 421
Annotazione sull'atto di nazionalità
In vigore dal 6 mag 1952
Quando la pubblicità è richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell', secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalità, informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-421