Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 420
Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione
In vigore dal 6 mag 1952
Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-420