Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 415
Trascrizione di atti riguardanti più navi
In vigore dal 6 mag 1952
Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-415