Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 414

Esecuzione delle trascrizioni

In vigore dal 6 mag 1952
Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato. Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell' del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione. Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo e ad una delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-414

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