Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro SECONDOTitolo I

Art. 409

Forma della dichiarazione di costruzione

In vigore dal 6 mag 1952
La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione. La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all' del codice, deve contenere l'indicazione del nome e della quantità del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonché della data del presumibile inizio della costruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-409

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