Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro SECONDO›Titolo I
Art. 411
Registro delle navi in costruzione
In vigore dal 6 mag 1952
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonché gli altri elementi richiesti dal modello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-411