Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro SECONDO›Titolo I
Art. 412
Ordine di sospensione della costruzione
In vigore dal 6 mag 1952
L'ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall' del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell'autorità marittima mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-412