Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 430
Custodia di libretti di navigazione
In vigore dal 6 mag 1952
I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorità marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-430