Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 435
Poteri delle autorità consolari
In vigore dal 6 mag 1952
Le autorità consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall' del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-435