Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 439
Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato
In vigore dal 6 mag 1952
Se il marittimo da arruolare non è in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identità del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-439