Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 434
Sottufficiali
In vigore dal 6 mag 1952
Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell' del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista.
Il ministro per la marina mercantile può, sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-434