Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 443

Rimpatrio di cittadini italiani

In vigore dal 6 mag 1952
Nei casi previsti dall' del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio e determinato dalla disponibilità di bordo; nell'ipotesi prevista dal secondo comma del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non può essere superiore a dieci persone. Le spese di mantenimento e di trasporto sono corrisposte nella seguente misura: 1) se si tratta di marittimi abbandonati o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun'altra persona dell'equipaggio; 2) se si tratta di marittimi rimpatriati per ordine dell'autorità consolare le spese sono determinate nella misura di cui al numero precedente a meno che non si tratti di imputati detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual caso è stabilita dall'autorità consolare una speciale indennità integrativa; 3) se si tratta di persone estranee alla gente di mare il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto è stabilito dall'autorita) consolare, tenuto conto che il trasporto è obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla durata del viaggio. Il ministro per la marina mercantile può con suo decreto, di concerto con il ministro per il tesoro, modificare l'ammontare dei compensi previsti dal presente articolo. Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn 1 e 2 deve essere richiesto al ministero della marina mercantile in base a dichiarazione resa dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall'autorità consolare, contenente il nome, l'età, la cittadinanza e la professione delle persone rimpatriate, il porto d'imbarco e il motivo del rimpatrio, nonché l'indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi imposti al comandante della nave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-443

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