Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 444

Naufraghi stranieri

In vigore dal 6 mag 1952
Quando non esistono le condizioni di reciprocità di cui all' del codice, il naufrago di nazionalità straniera è inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-444

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