Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 428

Annotazione dei movimenti di sbarco

In vigore dal 6 mag 1952
Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorità marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-428

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