Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 428
Annotazione dei movimenti di sbarco
In vigore dal 6 mag 1952
Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorità marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-428