Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 427

Formazione dell'equipaggio

In vigore dal 6 mag 1952
Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorità che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-427

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