Art. 464 · Vendita delle cose ritrovate
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 464

64 / 563

Vendita delle cose ritrovate

In vigore dal 6 mag 1952
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell' del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-464