Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 480
Determinazione del giorni di udienza
In vigore dal 6 mag 1952
Le udienze di trattazione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell'interessato, essere fissate udienze speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-480