Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 485
Vendita della nave
In vigore dal 6 mag 1952
Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita.
La vendita si fa per contanti, secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Il processo verbale di vendita è fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell' del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-485