Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 485

Vendita della nave

In vigore dal 6 mag 1952
Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita. La vendita si fa per contanti, secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari. Il processo verbale di vendita è fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell' del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-485

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