Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 491
Omologazione del rendiconto
In vigore dal 6 mag 1952
Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 del codice, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti. Il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, dispone l'audizione delle parti a norma dell' del codice di procedura civile.
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice Dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile e può disporre l'assegnazione del sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-491