Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUARTO
Art. 466
542 / 563Facoltà del ministro
In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso in cui l'autorità competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, può ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-466