Disposizioni preliminari
Art. 38
In vigore dal 11 lug 1950
Sono esenti dal diritto di statistica:
a) le merci esenti a norma degli ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;
b) le merci avariate che, a richiesta dell'importatore, vengono distrutte a norma, dell';
c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani che li portano oltre frontiera;
d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggieri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio;
e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;
f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;
g) le merci ricuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;
h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;
i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci 220 e 280-c-1).
della tariffa;
l) i pacchi postali;
m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all', paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e paragrafo 3, lettere b), d), e), f), g), della Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee 18 dicembre 1913, n. 1453;
n) aerostati, aeroplani e natanti, considerati sotto le voci 1235-a, 1236, 1240, 1241 e 1242, della tariffa;
o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;
p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-38