Disposizioni preliminari
Art. 1
In vigore dal 11 lug 1950
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
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I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa.
Tuttavia, per le merci giunte dall'estero avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.
Il proprietario della merce avariata può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.
Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-1