Disposizioni preliminari

Art. 4

In vigore dal 11 lug 1950
Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che sono in essi nominate. L'assimilazione è fatta dal Ministro per le finanze, udito il Collegio consultivo dei periti doganali, con decreto motivato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 4 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo