Disposizioni preliminari
Art. 4
In vigore dal 11 lug 1950
Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che sono in essi nominate.
L'assimilazione è fatta dal Ministro per le finanze, udito il Collegio consultivo dei periti doganali, con decreto motivato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-4