Disposizioni preliminari

Art. 2

In vigore dal 11 lug 1950
Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima trasformazione industriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-2

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