Disposizioni preliminari

Art. 3

In vigore dal 11 lug 1950
Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con R. D. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo