Disposizioni preliminari
Art. 7
In vigore dal 11 lug 1950
Le merci originario o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento della misura stabilita dalla tariffa doganale.
Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.
Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici ed analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-7