Disposizioni preliminari
Art. 10
In vigore dal 11 lug 1950
I provvedimenti previsti dagli possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-10