Disposizioni preliminari

Art. 15

In vigore dal 11 lug 1950
Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti. Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l' delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con R. D. 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-15

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