Disposizioni preliminari
Art. 12
In vigore dal 11 lug 1950
Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti:
a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri;
b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.
Sono altresì esenti, a condizione di reciprocità, i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.
Le richieste di esenzione di cui ai precedenti comma devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-12