Disposizioni preliminari

Art. 20

In vigore dal 11 lug 1950
I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto secondo che è stabilito dalla tariffa. Il peso lordo è quello che risulta dalla pesatura delle merci compresi i recipienti e gli involti nei quali sono contenute. Il peso netto è quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involti. La dogana può consentire, su richiesta dell'importatore, che le merci sottoposte a dazio sul peso netto siano tassate sul peso lordo diminuito della percentuale di tara indicata nell'unita tabella, semprechè a giudizio di essa, ciò non determini un minore importo di dazio. Nessuna riduzione è ammessa per le impurità e per lo stato di umidità delle merci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-20

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Art. 20 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo