Disposizioni preliminari
Art. 20
In vigore dal 11 lug 1950
I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto secondo che è stabilito dalla tariffa.
Il peso lordo è quello che risulta dalla pesatura delle merci compresi i recipienti e gli involti nei quali sono contenute.
Il peso netto è quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involti. La dogana può consentire, su richiesta dell'importatore, che le merci sottoposte a dazio sul peso netto siano tassate sul peso lordo diminuito della percentuale di tara indicata nell'unita tabella, semprechè a giudizio di essa, ciò non determini un minore importo di dazio.
Nessuna riduzione è ammessa per le impurità e per lo stato di umidità delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-20