Disposizioni preliminari
Art. 25
In vigore dal 11 lug 1950
Sono soggetti al dazio proprio separatamente del contenuto, i recipienti esterni:
a) fatti di materie ceramiche, di vetro, di materie vegetali da intreccio, scortecciate, trafilate, pulite o tinte, di tessuto, di metallo, di pelle o di materie a queste assimilate dal repertorio della tariffa, contenenti merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume o a numero, oppure tassate a peso lordo o sul valore con dazio inferiore a quello proprio del recipiente;
b) fatti di qualsiasi altra materia che non siano usati abitualmente come imballaggio esterno per trasporto della merce che contengono.
In eccezione alle suddette disposizioni seguono lo stesso trattamento della merce i recipienti di ferro contenenti soda caustica.
I recipienti previsti nell'unita tabella delle tare, contenenti merci tassate a peso netto, non sono sottoposti al dazio proprio nel caso in cui la dogana consenta di determinare il peso imponibile a norma del comma 4° dell'.
I sacchi d'origine, semplici o doppi, come pure i fardi d'origine, contenenti caffè crudo, tassato sul valore, seguono il trattamento della merce contenuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-25