Disposizioni preliminari

Art. 23

In vigore dal 11 lug 1950
Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento. Il dazio sulle stoviglie e sul vasellame di terra cotta, di maiolica e di gres, sulle lastre e sui lavori di vetro e di cristallo, sulle terraglie e sulle porcellane, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto aumentato di 8 per cento. Il peso netto si determina, in questo caso, senza togliere la paglia, la stoppa o le altre simili materie con le quali siano legati insieme due o più pezzi, o che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti per preservarli dalle rotture durante il trasporto. Il dazio sul pollame, sulla selvaggina e sugli altri animali vivi, tassati a peso lordo, importati in carritrasporto di qualunque specie, attrezzati a sua, a gabbia e simili, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-23

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Art. 23 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo