Disposizioni preliminari

Art. 27

In vigore dal 11 lug 1950
Sono soggetti al dazio proprio, separatamente dal contenuto: a) i recipienti interni di qualsiasi materia, escluse le cassette di legno comune greggie, contenenti, in tutto o in parte, merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume od a numero, oppure tassate a peso lordo con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti; b) i recipienti interni di qualsiasi materia, che non siano usati abitualmente come imballaggio delle merci in essi contenute, e queste siano tassate sul valore con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti. In detti casi i recipienti interni e le merci in essi contenute si considerano, per tutti gli effetti dell', come merci di qualità diversa contenute nello stesso collo. I rocchetti e simili, nonché le copertine in tessuto che avvolgono le pezze di stoffa, si considerano, agli effetti del presente articolo, come recipienti interni. Non si considerano come recipienti le carte che avvolgono i pacchi, nè le assicelle, i cartoni, i cartoncini e le intelaiature di legno, sui quali sono abitualmente avvolti i tessuti, i velluti, i nastri e simili altre merci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-27

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Art. 27 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo