Disposizioni preliminari

Art. 32

In vigore dal 11 lug 1950
La quantità delle merci deve essere espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati prodotti, quando sia esplicitamente stabilito, la rilevazione della quantità va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unità di misura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-32

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