Disposizioni preliminari
Art. 36
In vigore dal 11 lug 1950
È in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonché le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-36