Disposizioni preliminari

Art. 39

In vigore dal 11 lug 1950
Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci. Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell', sia l'una o l'altra di queste unità di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti base, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 39 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo