Art. 1

In vigore dal 11 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentite le Regioni Siciliana e Sarda; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonché le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima. Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo