Art. 1
In vigore dal 11 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentite le Regioni Siciliana e Sarda;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonché le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima.
Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-rd-1