Disposizioni preliminari

Art. 40

In vigore dal 11 lug 1950
Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno. Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza. Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza. Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi novanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usatela cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-40

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Art. 40 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo