Disposizioni preliminari
Art. 37
In vigore dal 11 lug 1950
Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate all', è dovuto un diritto di statistica.
Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10:
a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali: 58-b. 71, 117, 118, 128, 139-i. 194-a, 194-c, 209, 218, 219, 221-a, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 232-a, 233-a, 234-a, 235, 236, 237-a, 238, 239, 240-a, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249-a, 250, 253, 257-a, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 276, 277-a, 278, 313, 337-m, 388-ter, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 524, 526, 527-a (esclusi i pali), 528-a (esclusi i pali), 529-a, 550-c-1), 787, 792-a, 806, 807, 829, 830, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884;
b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci 1, 2, 4, 5, 6 e 10, della tariffa;
c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce 3, della tariffa;
d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci 1227-a. 1228, 1231 e 1234, della tariffa;
e) per ogni tonnellata di "vini di uve fresche, altri" (voce 197-c), in fusti ed in vagoni cisterne;
f) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;
g) per ogni tonnellata di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacità non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;
h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.
Il diritto di statistica su gli "oli di petrolio, ecc.", destinati ad essere impiegati direttamente come combustibili (voce 271-a-1), 271-b-4) alfa, 271-b-6) alfa), è riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata.
Il diritto di statistica sul solfato di bario precipitato (voce 337-b), che si esporta all'estero, è stabilito in lire dieci per ogni tonnellata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-37