Disposizioni preliminari
Art. 33
In vigore dal 11 lug 1950
Il peso da rilevare in chilogrammi è quello netto cioè il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono.
Il peso da rilevare in grammi è quello nettissimo, cioè quello della merce al netto dei recipienti ed involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-33