Disposizioni preliminari
Art. 35
In vigore dal 11 lug 1950
Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse nota.
Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse nota, quello di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-35