Disposizioni preliminari

Art. 28

In vigore dal 11 lug 1950
Sono sottoposti allo stesso trattamento della merce che contengono: a) i recipienti, gli involucri, i cartoncini, i tubetti e simili che, nella vendita al minuto, non vengono separati dalla merce; b) i recipienti immediati delle merci che, per disposizione della tariffa o del repertorio, sono tassate insieme coi recipienti stessi; c) i cartoni, i cartoncini, le carte, le tavolette, sui quali siano cucite o altrimenti fissate merci di qualsiasi specie tassate a peso, esclusi i fiori e le frutta artificiali, le piume da ornamento, i manufatti di seta, di fibre artificiali e di fibre sintetiche, e gli oggetti di metallo prezioso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-28

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Art. 28 Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo