Art. 3
In vigore dal 11 lug 1950
Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segale, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da enti da esse delegati, per l'approvvigionamento del Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-rd-3