Disposizioni preliminari
Art. 18
In vigore dal 11 lug 1950
Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla Dogana il valore imponibile determinato come all'articolo precedente e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo stesso. È inoltre tenuto ad esibire alla dogana le fatture di origine, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) che fosse dalla dogana richiesto ai fini dello accertamento.
I prezzi e le spese espressi in valuta estera, sono ragguagliati in lire italiane in base al cambio ufficiale doganale valevole nel giorno in cui ha inizio la verificazione della merce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-18