Disposizioni preliminari
Art. 14
In vigore dal 11 lug 1950
Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.
Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.
Il Ministero delle finanze ha facoltà di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per la reimportazione:
a) di oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;
b) di merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte per qualsiasi causa alle stesse amministrazioni;
c) di merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani;
d) di autoveicoli nazionali che risultino regolarmente immatricolati, prima dell'esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico italiano;
e) di opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purchè la reimportazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-14