Disposizioni preliminari
Art. 16
In vigore dal 11 lug 1950
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.
Con le stesse norme possono essere modificate o abrogate le concessioni accordate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-16