Disposizioni preliminari
Art. 11
In vigore dal 11 lug 1950
Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica.
L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità.
Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-11